Osservatorio Quarenghi

STATUTO

Approvato con voto unanime nella seduta dell'Assemblea straordinaria dei soci del 21 novembre 2014.

Articolo 1
L'Associazione Osservatorio Quarenghi ha sede in Bergamo presso la Biblioteca Civica Angelo Mai in Piazza Vecchia 15.

Articolo 2
L'Associazione non ha scopi di lucro; si propone principalmente l'approfondimento e la diffusione della conoscenza della personalità e della vita dell'architetto bergamasco Giacomo Quarenghi, dell'ambiente culturale nel quale egli operò in Italia, in Russia e in generale in Europa, con ogni possibile significativo aggancio interdisciplinare.
In particolare l'Associazione provvederà o collaborerà alla classificazione dei disegni, delle lettere e dei documenti quarenghiani, custoditi presso la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo; all'incremento delle raccolte quarenghiane anche mediante contatti con archivi e biblioteche italiane e straniere che possiedono materiale quarenghiano; al censimento e alla segnalazione di libri, saggi, articoli, tesi universitarie e ricerche affini riguardanti la vita e l'opera di Giacomo Quarenghi e l'ambiente culturale coevo, in particolare mediante contatti con istituzioni italiane e straniere; alla pubblicazione sulla rivista «Bergomum» di contributi originali o traduzioni di studi su Giacomo Quarenghi e il suo tempo.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà promuovere ogni sorta di manifestazione - incontri di studio, seminari, mostre, visite a istituzioni culturali e simili -, curare e diffondere pubblicazioni, audiovisivi e quanto altro utile.

Articolo 3
All'Associazione può aderire chiunque - persona fisica o giuridica, pubblica o privata, associazione o comitato - che intenda collaborare alla realizzazione degli scopi associativi. Chi intende associarsi dovrà presentare domanda scritta al rappresentante legale dell'Associazione che la sottoporrà al vaglio del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande di adesione nella prima riunione successiva alla loro presentazione; se la domanda viene accettata, il nuovo socio dovrà provvedere al versamento della quota sociale.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo rifiuti l’accettazione della domanda di adesione, l'aspirante associato potrà ricorrere all'Assemblea degli associati.
Lo stesso Consiglio Direttivo può proporre a persone particolarmente meritevoli di entrare a far parte dell'Associazione con la qualifica di socio onorario.

Articolo 4
La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni o per esclusione. Quest'ultima verrà deliberata dal Consiglio Direttivo a carico dell'associato che con il proprio comportamento nuocesse gravemente all'Associazione.

Articolo 5
L'importo della quota annuale di associazione è determinato - eventualmente anche in misura differenziata per categorie di associati- dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 7
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale e dagli eventuali soci onorari; si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno nei primi tre mesi dell’anno solare e in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo o quando la riunione sia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da discutere, da almeno un terzo degli associati.
L'Assemblea è convocata per scritto dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunata; è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio legittimato a partecipare all'Assemblea potrà essere portatore di deleghe di altri soci con il limite di tre deleghe per ciascuno.
È competenza dell'Assemblea in sede ordinaria l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo annuale, da deliberare entro i primi tre mesi di ogni anno, e l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti; inoltre l'Assemblea ordinaria approva su proposta del Consiglio Direttivo le linee operative dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento dell'Associazione, decidendo anche sulla devoluzione dell'eventuale fondo associativo residuo ad altri enti i cui scopi siano i più possibili simili a quelli di Osservatorio Quarenghi.

Articolo 8
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, e da tre membri designati, uno per ogni Ente, dall'Università degli Studi di Bergamo, dal Comune di Bergamo, dalla Provincia di Bergamo. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo dopo la sua elezione, lo stesso Consiglio nomina il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e il Segretario-tesoriere.
Il Consiglio Direttivo attua il programma delineato dall'Assemblea degli associati e lo gestisce operativamente anche delegando ad uno o più dei propri membri, o a uno o più degli associati, particolari compiti; formula annualmente i bilanci preventivo e consuntivo da proporre all'Assemblea.

Articolo 9
Il Presidente rappresenta l'Associazione presso i terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Segretario-tesoriere redige e custodisce i verbali delle riunioni degli organi amministrativi e cura la contabilità dell'Associazione, provvedendo agli adempimenti relativi, il tutto sotto il controllo del Presidente.

Articolo 10
Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra i non associati. Esso vigila sull'amministrazione del fondo associativo anche mediante controlli in qualunque momento. Della situazione dei conti il Collegio dà relazione all'Assemblea ordinaria annuale.

Articolo 11
Tutte le cariche associative sono gratuite; chi le ricopre ha esclusivamente diritto al rimborso delle eventuali e documentate spese sostenute in relazione ai compiti svolti.

Articolo 12
Il fondo associativo è costituto dalle quote sociali e da eventuali contributi e elargizioni provenienti da chiunque; l'amministrazione del fondo associativo è affidata al Presidente, che ha firma libera con ogni potere per qualsiasi operazione di contenuto patrimoniale.

Articolo 13
Ogni modificazione di questo Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei soci con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Articolo 14
Per quanto non è espressamente previsto e regolata da questo Statuto valgono le norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

 


BILANCI

Bilancio consuntivo anno 2015 e preventivo 2016

Bilancio consuntivo anno 2016 e preventivo 2017

Bilancio consuntivo anno 2017 e preventivo 2018

 

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